(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 22 aprile 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  legge  provinciale  23 novembre 1978, n. 48 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  provvedimenti  per  il
potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse;
  Visto  il  regolamento  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni al
transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del
bosco, emanato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16249 di data 12
dicembre  1996  concernente   l'approvazione   delle   modifiche   al
regolamento  per  il  rilascio delle autorizzazioni al transito sulle
strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco;
 
                              Decreta:
 
  Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale
 23 novembre 1978, n. 48 ed emanato con D.P.G.P. 24 giugno  1994,  n.
7-5/Leg.,  e' sostituito dal nuovo testo regolamentare comprendente i
seguenti articoli:
 
                               Art. 1.
      Disposizioni relative al transito sulle strade forestali
            non adibite all'esclusivo servizio del bosco
 
  1. In relazione alle finalita' prioritarie e  prevalenti  cui  sono
destinate  le  strade  forestali ai sensi dell'articolo 6 della legge
provinciale 23 novembre 1978, n. 48, da ultimo modificata dalla legge
provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e'  consentito  il  transito  dei
veicoli  a  motore  sulle  strade forestali non adibite all'esclusivo
servizio del bosco solo nel caso in cui:
   a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse  con  la
salvaguardia  e  la  valorizzazione  del patrimonio umano, culturale,
produttivo e ambientale  delle  zone  montane,  in  riferimento  alle
tradizionali  attivita'  compatibili  con  gli  equilibri ambientali,
finalizzate al miglioramento delle condizioni di  vita  civili  delle
comunita' locali;
   b) sia rilasciata l'autorizzazione al transito di cui all'articolo
4;
   c)la  pluralita' degli usi concomitanti della strada forestale non
pregiudichi le funzioni principali cui  essa  e'  destinata,  ne'  le
finalita' di cui all'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n.  3267 e
alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.
  2.  Al  fine  di  garantire  un  ordinato utilizzo della viabilita'
forestale  non  adibita  ad  esclusivo   servizio   del   bosco,   il
proprietario,   il   gestore   o  il  soggetto  incaricato  ai  sensi
dell'articolo 7, possono stabilire ulteriori criteri e modalita'  per
il  rilascio  delle  autorizzazioni, anche determinando tipologie dei
permessi ed il loro eventuale contingentamento.